Studio Torino

06 Ago 2018

Iva agevolata ristrutturazioni e beni significativi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio 2018,ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei cd “beni significativi”, individuati dal DM 29 dicembre 1999secondo l’art. 7, co. 1, lett. b), della Legge n. 488/1999.Nei suoi chiarimenti l’AdE ha tenuto conto dell’interpretazione fornita dall’ultima legge di bilancio, all’articolo 1, comma 19, della legge 205/2017.

L’aliquota Iva ridotta del 10% si applica per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal”Testo unico dell’edilizia”), se eseguiti su unità immobiliari abitative o fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

L’agevolazioneriguardale prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento (materiale di consumo, accessori, minuterie, ecc.), a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori (l’autonomo acquisto da parte del committente o da parte di un subappaltatore dei lavori sconta l’aliquota Iva propria). Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Fanno eccezione i c.d. “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999) e cioè:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetterie da bagno
  • impianti di sicurezza

per i quali l’aliquota agevolata del 10% si applica soltanto sul doppio della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi stessi.

La tassatività dell’elencazione è “generica” e non “tecnica”, nel senso che il riferimento va inteso in relazione ai beni che hanno la stessa funzionalità, ma che – per specifiche caratteristiche od esigenze commerciali – assumono una diversa denominazione (es.: tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria vanno compresi anche gli apparecchi per la climatizzazione).

La Legge di Bilancio 2018 all’articolo 1, comma 19, legge 205/2017,ha stabilitoche:

  • “l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale”;
  • con riferimento agli accordi contrattuali tra le parti;
  • non può, tuttavia, essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La CM 15/2018 interviene, quindi, a fornire i seguenti chiarimenti:

  • il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione (cioè gode dell’aliquota agevolata) solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.

La circolare proponel’esempio dei corpi oscuranti (come l’installazione di tapparellescuri, veneziane), delle zanzariere e dei corpi protettivi (inferriate e grate di sicurezza). Tali sistemi, oscuranti o protettivi:

  1. in generalerisultano autonomi rispetto agli infissi;  pertanto il loro costo non viene inserito in quello dei beni significativie fruisce dell’iva al 10%;
  2. viceversa, quando i sistemi oscuranti o le zanzariere sono strutturalmente integratenegli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativie perciò aumenta il valore da assoggettare al 22%.

 

Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento.

  • sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, viene precisato che da questo deve essere escluso il mark-up (ricarico), vale a dire il margine aggiunto dal prestatore: al costo di produzione (se il prestatore è il fabbricante del bene) o al costo di acquisizione (se il prestatore ha acquistato il bene dal fabbricante o da un rivenditore): ciò che conta è solo il costo “originario”
  • per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, viene evidenziatoche il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Pertanto, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

 

Infissi e Serramenti

I chiarimenti risultano opportuni in quanto aiutano ad inquadrare alcune situazioni che spesso hanno creato dubbi tra gli operatori in particolare per quanto riguarda la differenza tra il concetto di “infisso” e “serramento” (spesso confusi nel linguaggio comune in quanto l’uno non può esistere senza l’altro); infatti l’infisso è iltelaio ed è una struttura rigida ancorata alla muratura (sia interno che esterno); mentre il serramento è l’elemento architettonico usato per la chiusura del varco (finestra, porta, ecc.).

Dal chiarimento si evince come:

  • la finestra (intesa come anta, apribile o meno) risulta essere funzionalmente non autonoma rispetto al telaio (così come la porta rispetto all’intelaiatura della stessa), in quanto il solo telaio non avrebbe la funzione di isolare gli interni dall’esterno (funzione fondamentale degli infissi);
  • mentre una tapparella, uno scuro esterno o le veneziane interne risultano essere degli elementi che servono a oscurare gli interni; tale  funzione oscurante risulta ulteriore rispetto alla funzione isolante della finestra.

Concetto del tutto analogo riguarda la zanzariera; in generale risulta essere, in quanto semplicemente posizionata sull’infisso.  Nel caso invece in cui, come va di moda ultimamente, risultino essere inserite all’interno della camera tra i singoli vetri della finestra, allora risulteranno non funzionalmente autonome (e rientreranno nell’ambito dei beni significativi).

Qualche dubbio poteva sorgere per le inferriate, in quanto elemento permanentemente infisso nella muratura.  Tuttavia occorre osservare che risulta essere un bene di per sé finito (nel senso che non presuppone la realizzazione di un telaio su cui si appoggia); pertanto non va incluso tra i beni significativi quale “infisso”.

Gli esempi sopra riportati possono essere adattati alle prestazioni per l’installazione dei beni significativi in altri ambiti, come la climatizzazione, il riscaldamento e gli impianti elettronici, ovviamente con i dovuti adattamenti.

Siamo a disposizione per qualunque chiarimento.